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DM 22/12/2022 (Contaminazioni accidentali da Acido Fosfonico e Fosetyl)

Nel pieno rispetto delle attese, con la G.U. nr. 305 del 31/12/2022 è stato finalmente pubblicato il provvedimento in oggetto, che proroga SOLO ALCUNE DELLE SCADENZE previste(n1) dal secondo Allegato del DM 13/1/2011 (“Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”) per il regime transitorio riferito alle contaminazioni accidentali di Acido Fosfonico e Fosetyl (o Acido etilfosfonico). Il provvedimento è scaricabile anche dal sito del MiPAAF.

A seguito di ciò, essendo stata prorogata al 01/01/2026 la decorrenza (precedentemente fissata per l’01/01/2023) per l’adozione del limite inferiore di 0.05 mg/kg per l’Acido Fosfonico, ai prodotti biologici si continueranno ad applicare i seguenti limiti inferiori(n2) (intesi come “soglie numeriche” al di sopra delle quali il lotto analizzato non può essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica):

­ Dal 10/09/2020 e fino al 31/12/2025:
Acido fosfonico ≥ 0.5 mg/kg (colture ERBACEE anche prod. trasformati e compositi)
Acido fosfonico ≥ 1 mg/kg (colture ARBOREE anche prod. trasformati e compositi)
Si fa inoltre presente che la soglia di 1 mg/kg transitoriamente disposta per l’acido fosfonico su prodotti da colture arboree può essere prorogata per impianti di nuova notifica o in conversione al biologico fino a 24 mesi dopo il termine del periodo di conversione, subordinatamente all’“obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo” (All.2, p.to 3).

­ Dal 01/01/2026:
Acido fosfonico ≥ 0.05 mg/kg (tutti i prodotti)

Tale proroga NON RIGUARDA INVECE L’ACIDO ETILFOSFONICO (o FOSETYL), il cui limite inferiore sopra il quale un prodotto non può essere certificato come biologico, già dal 01/01/2023 di fatto è stato assimilato al valore che accomuna la stragrande maggioranza dei principi attivi di sintesi:

­ Dal 01/01/2023:
Acido etilfosfonico (Fosetyl) ≥ 0.01 mg/kg (tutti i prodotti)

Per maggiori informazioni suggeriamo di contattarci all’account tecnico-commerciale@isvea.it.

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n1) Cfr.: DM 10/7/2020 nr. 7264, G.U. 12/9/2020.
n2) Per tutti i prodotti trasformati e/o miscelati, tutti i limiti si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione e/o miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

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